Il consenso informato preventivo è legge!

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La Legge 9 giugno 2026, n. 104 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2026 e in vigore dal 7 luglio 2026) introduce l’obbligo del consenso informato preventivo alle famiglie e agli studenti maggiorenni per la partecipazione ad attività scolastiche ed extracurricolari che riguardano i temi della sessualità, escludendo in ogni caso tali contenuti dalle scuole dell’infanzia e primarie

Punti Chiave della Legge 104/2026

  • Consenso Preventivo: Le scuole devono informare preventivamente le famiglie o gli studenti maggiorenni e raccogliere il loro consenso scritto prima di svolgere attività su tematiche affettive o sessuali. (art. 1, c.1)
  • Ambito di Applicazione: Riguarda le attività extracurricolari previste dal PTOF che trattano temi relativi all’affettività e alla sessualità. (art. 1, c.2)
  • Ambito di Applicazione: Riguarda le attività curricolari di ampliamento dell’offerta formativa previste dal PTOF che trattano temi relativi all’affettività e alla sessualità. (art. 1, c.3)
  • Trasparenza Preventivo: Obbligo di mettere a disposizione il materiale didattico, indicando finalità, obiettivi, contenuti e modalità di svolgimento. (art. 1, c.2)
  • Soggetti Esterni: Regola anche il coinvolgimento di eventuali esperti o soggetti esterni che intervengono a scuola su questi temi, risultando necessario specificare il profilo dei soggetti coinvolti nel progetto. (art. 1, c.2). Ai fini della selezione dei soggetti esterni di cui al primo periodo, il collegio dei docenti definisce i criteri sulla base dei quali procedere alla comparazione e alla valutazione dei titoli. (art. 2, c.1). Il coinvolgimento di soggetti esterni nello svolgimento di attività formative curricolari ed extracurricolari è subordinato alla deliberazione del collegio dei docenti e all’approvazione del consiglio di istituto. (art. 2, c.1).
  • Presenza docente: È garantita la presenza di un docente durante lo svolgimento delle attività che coinvolgono alunni o studenti di minore età. (art. 1, c.4)
  • Termini di Preavviso: L’informativa e la richiesta di consenso devono essere presentate con un preavviso minimo (entro il settimo giorno antecedente l’attività). (art. 1, c.2)
  • Aggiornamento: Le scuole devono adeguare il Patto educativo di corresponsabilità. (art. 1, c.1)

Di seguito il testo della legge:

LEGGE 9 giugno 2026 , n. 104

Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico. (26G00121)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di consenso informato preventivo delle famiglie

  1. Le istituzioni scolastiche sono tenute a richiedere il consenso informato preventivo dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, per la partecipazione a eventuali attività che riguardino temi attinenti all’ambito della sessualità, nonché ad acquisire tale consenso previa messa a disposizione, per opportuna visione, del materiale didattico che intendono utilizzare per le attività medesime, secondo le disposizioni del presente articolo. Le istituzioni scolastiche adeguano il Patto educativo di corresponsabilità di cui all’articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, alle disposizioni del primo periodo.
  2. La partecipazione alle attività extracurricolari eventualmente previste dal Piano triennale dell’offerta formativa che riguardino temi attinenti all’ambito della sessualità richiede il consenso informato preventivo, in forma scritta, dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, acquisito previa messa a disposizione, per opportuna visione, del materiale didattico che si intende utilizzare per le attività medesime. Il consenso informato preventivo deve essere richiesto entro il settimo giorno antecedente alla data prevista per lo svolgimento delle attività. La richiesta di consenso esplicita
      • le finalità,
      • gli obiettivi educativi e formativi,
      • i contenuti,
      • gli argomenti,
      • i temi
      • e le modalità di svolgimento delle attività di cui al primo periodo,
      • oltre che l’eventuale presenza di esperti esterni o di rappresentanti di enti o di associazioni a vario titolo coinvolti. Gli eventuali esperti esterni e i rappresentanti di enti o di associazioni a vario titolo coinvolti sono individuati nel rispetto del procedimento di cui all’articolo 2.

    Resta fermo che, in caso di mancata adesione alle attività di cui al presente comma, gli studenti si astengono dalla frequenza.

  3. La partecipazione alle attività relative all’ampliamento dell’offerta formativa eventualmente previste dal Piano triennale dell’offerta formativa che riguardino temi attinenti all’ambito della sessualità richiede il consenso informato preventivo, in forma scritta, dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, secondo le modalità di cui al comma 2. In caso di mancata adesione alle attività di cui al presente comma, l’istituzione scolastica garantisce, mediante i propri strumenti di flessibilità e di autonomia didattica e organizzativa, la fruizione di attività formative alternative, comunque comprese nel Piano triennale dell’offerta formativa. L’istituzione scolastica comunica ai genitori o agli studenti, se maggiorenni, la natura delle attività formative alternative, unitamente alle informazioni di cui al comma 2, contestualmente alla richiesta di consenso per la partecipazione alle attività riguardanti temi attinenti all’ambito della sessualità.
  4. È garantita la presenza di un docente durante lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3 che coinvolgono alunni o studenti di minore età.
  5. Fermo restando quanto previsto dalle Indicazioni nazionali adottate ai sensi dell’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria sono escluse, in ogni caso, le attività didattiche e progettuali nonché ogni altra eventuale attività aventi ad oggetto temi attinenti all’ambito della sessualità.

Art. 2

Disposizioni in materia di coinvolgimento di soggetti
esterni nello svolgimento delle attività scolastiche

  1. Il coinvolgimento di soggetti esterni nello svolgimento di attività formative curricolari ed extracurricolari è subordinato alla deliberazione del collegio dei docenti e all’approvazione del consiglio di istituto. Ai fini della selezione dei soggetti esterni di cui al primo periodo, il collegio dei docenti definisce i criteri sulla base dei quali procedere alla comparazione e alla valutazione dei titoli e della comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica nelle materie oggetto dell’intervento nonché della coerenza con la finalità educativa e dell’adeguatezza al livello di maturazione e all’età degli studenti.

Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dall’attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all’attuazione degli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Valditara, Ministro dell’istruzione e del merito

Visto, il Guardasigilli: Nordio

 

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