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    Torna il DDL Zan: a rischio il pluralismo educativo

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    By Articolo 26 on 25 Ottobre 2021 Libertà di scelta educativa, Libertà educativa

    Domani, 27 Ottobre, torna in esame al Senato il disegno di legge Zan sul contrasto della discriminazione e della violenza “per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità”. Al di là del discutibile sostegno manifestato in occasione del WorldPride 2021 dal Commissario per i Diritti Umani Dunja Mijatović, il testo presenta gravissime criticità riscontrate anche da molti giuristi italiani, quali, per citarne alcuni, Giovanni Maria Flick, Mauro Ronco, Filippo Vari e Alberto Gambino.

    A causa della genericità delle norme e dei termini, nonché del ricorso allo strumento di gravi sanzioni penali ‒ attività di rieducazione obbligatorie presso associazioni LGBT, intercettazioni telefoniche, ritiro del passaporto e reclusione fino a 6 anni ‒ il DDL Zan mette a rischio la libertà di manifestazione del pensiero dei cittadini, sia singoli che in associazione, in contrasto con le fondamenta della democrazia occidentale: si tratta di un disegno di legge che allarga in modo pericoloso la discrezionalità del giudice su opinioni legittime e la pratica della delazione come strumento per opporsi a un pensiero diverso su molti temi, dalla famiglia alla sessualità.

    Secondo i suoi sostenitori la legge servirebbe per rispondere ad un’emergenza sociale e per colmare un vuoto normativo. Tuttavia entrambi i presupposti sono infondati in quanto, da un’attenta analisi delle problematiche sollevate, si ricava che non c’è né emergenza sociale, né vuoto normativo.

    Con riferimento all’emergenza sociale, i dati ufficiali riportano infatti una situazione ben diversa da quella rappresentata dai sostenitori del DDL Zan: negli ultimi anni in Italia le segnalazioni relative ai crimini di odio ‒ in base ai dati ufficiali dell’OSCAD, l’Osservatorio del Ministero dell’Interno ‒ riguardano solo in una minima percentuale l’orientamento sessuale.

    Per quanto riguarda il lamentato vuoto normativo, basta considerare che in Italia sono già sanzionate tutte le forme di offesa e violenza ai danni di qualunque persona, e le aggravanti previste dal codice penale ben possono applicarsi già adesso anche ai fatti commessi in relazione all’orientamento sessuale della vittima.

    L’ambito più colpito dalla limitazione di libertà di pensiero – e il più delicato perché riguarda i minori ‒ sarebbe la scuola. Questo disegno di legge vuole infatti introdurre in tutte le scuole di ogni ordine e grado (statali e non statali), attività obbligatorie su argomenti divisivi e basati sul controverso concetto di identità di genere, ossia argomenti che esulano dalla competenza scolastica e che, nell’interesse dei minori, dovrebbero essere lasciati in primis alla responsabilità educativa dei genitori. Stando a quanto scritto nel DDL Zan e a quanto è emerso nel dibattito in Commissione giustizia, laddove il testo diventasse legge nelle scuole (anche primarie) potrebbero trovare ingresso, ad esempio, insegnamenti sulla transessualità, la bi-fobia o la fluidità del genere.

    La compressione della libertà di manifestazione del pensiero produrrebbe effetti negativi in termini di:

    • limitazione della libertà educativa dei genitori, che nel manifestare contrarietà a certi insegnamenti o attività potrebbero essere ritenuti “omofobi”,
    • limitazione della libertà degli insegnanti, che sarebbero costretti a partecipare alle attività pur non condividendo i messaggi trasmessi agli studenti, magari molto piccoli; e se manifestassero opinioni contrarie alla teoria gender (termine per intendere gli approcci più estremi alla fluidità sessuale) potrebbero essere accusati di discriminazione, con conseguenze sul piano professionale e giuridico oltre che umano.
    • grave pregiudizio per la formazione scolastica dei minori, in quanto sarebbero privati di un ambiente aperto e pluralista e verrebbe fortemente limitata la capacità di critica e il confronto delle opinioni, e rischi per il loro sviluppo armonico nel complesso.

    Negli scorsi anni, davanti a numerosi tentativi di associazioni LGBT di introdurre attività basate sulla fluidità di genere, i genitori italiani hanno potuto far esonerare i figli facendo valere il loro diritto di scelta educativa ribadito dal Ministero dell’Istruzione con una circolare del 2018, emanata proprio per impedire l’ingresso nelle scuole di insegnamenti confliggenti con la libertà educativa delle famiglie, e per prevedere un’informazione esaustiva e tempestiva al fine del loro consenso. Circolare purtroppo a tutt’oggi disattesa da molti Istituti Scolastici.

    Il coinvolgimento delle scuole – bambini, adolescenti ed insegnanti ‒ previsto dall’art. 7 commi 2 e 3 del DDL Zan viola pertanto palesemente il riparto di competenze fra scuola e genitori, secondo cui non compete alla scuola la trattazione di tematiche sensibili come quelle relative alla sessualità.

    Soltanto ai genitori è riconosciuta ‒ dall’art. 30 della costituzione italiana e dalle fonti internazionali (cfr. art. 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, Art. 14 Primo Protocollo addizionale alla Convenzione Europea sui diritti Umani) ‒ la responsabilità di provvedere all’educazione e all’istruzione dei figli; mentre alla scuola compete un ruolo di supporto, soprattutto su decisioni che riguardano lo sviluppo psicofisico dei figli e la sfera più intima.

    Un insegnamento che crei confusione e che induca bambini ed adolescenti a credere che possano bloccare senza problemi il loro sviluppo sessuale in attesa di decidere a quale genere appartenere, che parli loro di “fluidità di genere” (concetto che si ricava dall’art. 1 lettera d del DDL Zan) può dirsi che concorra al sano ed equilibrato sviluppo dei minori?

    Alla luce dell’art. 7 del DDL Zan è opportuno domandarsi poi se un insegnamento basato su una teoria priva di fondamento scientifico, che si discosta dal dato biologico pretendendo di convincere che la distinzione sessuale dell’essere umano sia una mera costruzione sociale ‒ perché a questo si allude quando si parla di identità di genere ‒ possa o meno dirsi rispettoso del superiore interesse dei minori a ricevere un’istruzione di qualità.

    L’art. 28 della Convenzione ONU del 1989, nel rispetto del diritto all’educazione dei minori, impone agli Stati di adottare «ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano».

    La scuola pubblica, per essere davvero aperta a tutti, deve essere una comunità accogliente e promuovere la partecipazione, il rispetto e il confronto, per realizzare un ambiente dove poter comprendere il valore della condivisione e della pacifica convivenza. Tematiche ideologiche e divisive non possono trovar ingresso nella scuola, in quanto andrebbero ad alterarne gli equilibri e ostacolerebbero un’effettiva apertura secondo il disposto dell’art. 34 della costituzione italiana, rompendo l’alleanza scuola-famiglia.

    La scuola non può prevedere insegnamenti personalizzati per ogni studente. Perciò, a garanzia dell’interesse di ciascun minore, deve proporre un’offerta formativa equilibrata, che soddisfi le esigenze educative di tutti senza escludere nessuno, neppure indirettamente.

    Per tale ragione, ad esempio, gli studenti devono imparare a rispettare i diritti fondamentali dell’uomo, ma non devono essere orientati verso un partito politico piuttosto che un altro.

    Quanto affermato dai sostenitori del DDL Zan al fine di introdurre insegnamenti basati sull’identità di genere – ovvero che sarebbero finalizzati a contrastare fenomeni di bullismo legati all’orientamento sessuale – risulta un’argomentazione pretestuosa. Il contrasto al bullismo non passa attraverso l’introduzione di insegnamenti divisivi e controversi sulla sessualità, bensì attraverso l’educazione al rispetto di tutte le persone in ragione della loro dignità umana.

    Alla luce di tutto questo è più che plausibile ritenere che, qualora il DDL ZAN diventasse legge, sarebbe molto difficile per i genitori e gli insegnanti impedire l’ingresso di tutte quelle attività che già attualmente, in spregio ai principi esistenti, i sostenitori della cultura gender stanno tentando di imporre nelle scuole.

    La Risoluzione dell’Assemblea parlamentare del Parlamento europeo n. 1904 del 4 ottobre 2012 afferma che «per garantire il diritto fondamentale all’educazione, l’intero sistema educativo deve assicurare l’eguaglianza delle opportunità ed offrire un’educazione di qualità per tutti gli allievi, con la dovuta attenzione non solo di trasmettere il sapere necessario all’inserimento professionale e nella società, ma anche i valori che favoriscono la difesa e la promozione dei diritti fondamentali, la cittadinanza democratica e la coesione sociale». L’Assemblea parlamentare, nella medesima Risoluzione, ha inoltre precisato che «è a partire dal diritto all’educazione così inteso che bisogna comprendere il diritto alla libertà di scelta educativa» e pertanto gli Stati hanno l’obbligo di rispettare «il diritto dei genitori assicurando questa educazione e questo insegnamento conformemente alle loro convinzioni religiose e filosofiche».

     

    Si ringrazia l’avvocato Daniela Bianchini del Centro Studi Livatino

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