Elezioni genitori – FAQ: una guida completa

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PRONTI? SI PARTE…
FAQ – TUTTO QUELLO CHE TI SERVE SAPERE  SUL CONSIGLIO D’ ISTITUTO

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO: MA COSA E’? E A COSA SERVE?

Il Consiglio di Istituto è un Organo Collegiale obbligatorio in tutte le scuole, dove sono rappresentate tutte le componenti dell’Istituto (docenti, studenti, genitori e personale non docente, cosiddetto ATA) con un numero di rappresentanti variabile a seconda delle dimensioni della scuola. Ogni rappresentanza viene eletta all’interno della sua componente mediante consultazioni elettorali regolarmente effettuate all’interno dell’Istituto. Per i membri del Consiglio il mandato è triennale.

Il Consiglio di Istituto ha poteri molto ampi sulla vita delle istituzioni scolastiche (clicca qui per approfondire), tra i quali la partecipazione nella predisposizione il “Piano Triennale dell’Offerta Formativa” (comma 12   legge 107/2015) insieme a tutte le componenti dell’istituzione scolastica (comma 14), e l’approvazione del PTOF che viene elaborato dal Collegio dei Docenti, in base alle direttive del Dirigente Scolastico.

In molte scuole però esso è di fatto considerato il luogo di ratifica delle decisioni dei dirigenti scolastici.  Anche per questo è abbastanza facile per i genitori entrare in questo organismo, visto che solitamente questo impegno viene considerato un “peso” e non, come in realtà è, un luogo privilegiato da cui difendere la scuola dei propri figli e collaborare al suo miglioramento.

Inoltre tutti i genitori presenti svolgono il ruolo di rappresentanti dei genitori!

Non serve alcuna preparazione specifica e come tutte le cose, “si impara facendo”. Con l’aggiunta che non lo si fa per se stessi ma per il bene dei propri figli e di quelli degli altri, e questo comporta grande motivazione e soddisfazione.

In sintesi: è più facile a farsi che a dirsi!

Qui di seguito vi forniamo una raccolta di FAQ sulle informazioni “base” necessarie per affrontare il momento elettorale, dalle più semplici alle più complesse, dandovi anche i riferimenti più importanti alle norme.

Pronti ? …Partiamo!

  1. Quando si svolgono le elezioni?

Le elezioni si svolgono secondo un calendario regionale. Sui siti degli Uffici Scolastici Regionali dovrebbe essere presente dall’inizio dell’anno scolastico un Decreto che fissa i due giorni di svolgimento delle elezioni (una domenica mattina e un lunedì mattina) che di solito sono nella seconda metà di novembre.

  1. Quali sono le scuole interessate?

Tutte quelle in cui il Consiglio di istituto è alla scadenza naturale (dura in carica 3 anni) e nei casi di prima costituzione del Consiglio nelle scuole di nuova istituzione. Per i consigli non ancora giunti a scadenza, inoltre, si indiranno eventuali elezioni suppletive qualora fosse impossibile sostituire i membri “cessati” per esaurimento delle rispettive liste. Per i casi in cui deve procedersi all’elezione del consiglio di circolo-istituto, in presenza di modificazioni subite dalle scuole e dagli istituti, vedi le norme contenute nell’art. 3 dell’O.M. n. 277 del 17.6.1998 – che ha modificato l’art. 52 dell’O.M. n. 215/91.

  1. Che tipo di impegno comporta essere rappresentante dei genitori?

Non c’è un numero obbligatorio di incontri del Consiglio d’Istituto, ma dipende dalla complessità della scuola e dal dirigente: potrebbero arrivare ad essere uno al mese, ma di solito non superano i 4/5 all’ anno. Qualche impegno in più è possibile per il presidente del Consiglio d’Istituto -che è sempre un genitore- il quale potrebbe essere coinvolto in qualche riunione “extra” nella scuola (incontri con i rappresentanti di classe o su temi particolari) o in qualche iniziativa che riguarda la scuola ed il territorio.

  1. Quanti sono i componenti per il Consiglio di Istituto?
  • istituti scolastici fino a 500 alunni: 6 genitori + 6 docenti + 1 ATA + il preside (nelle scuole superiori: 3 genitori + 3 studenti + 1 ATA + il  Dirigente Scolastico);
  • istituti scolastici oltre i 500 alunni: 8 genitori + 8 docenti + 2 ATA + il dirigente scolastico (nelle scuole superiori: 4 genitori + 4 studenti + 2 ATA + il Dirigente Scolastico).
  1. Chi può essere eletto?

Tutti i genitori (o chi ne fa le veci), tutti i docenti a tempo indeterminato e determinato (purché con supplenza annuale e non temporanea) e tutto il personale ATA a tempo indeterminato e determinato (purché con supplenza annuale e non temporanea). ATTENZIONE: i genitori rappresentanti di classe possono contemporaneamente essere anche rappresentanti di Istituto.

I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché contrassegnati da numeri arabi progressivi. Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso Consiglio di istituto, né può presentarne alcuna.

  1. Nel caso di Istituti Comprensivi – quelli che comprendono scuola d’infanzia, primaria e media inferiore – se viene presentata una sola lista occorre garantire la presenza di tutti gli ordini di scuola?

E’ opportuno non obbligatorio. L’Istituto scolastico è sempre uno, perciò all’ interno di una stessa categoria (genitori) non è obbligatorio rappresentare ogni plesso o ordine di scuola: i genitori eletti potranno provenire ad esempio tutti dalla scuola primaria).

Resta la possibilità di costituire liste per ogni plesso, così da concorrere ad avere l’opportunità di essere rappresentati in Consiglio.

  1. E nel caso di Istituti “Aggregati”?

Nel riordino degli Istituti di Istruzione Superiore (Istituti Tecnici, licei…) alcuni sono stati aggregati ad altri.

L’ art. 1 dell’   OM 277/998 prevede al comma 8: ”Nel Consiglio d’ Istituto viene riservato almeno un seggio a ognuna delle componenti docenti, genitori e alunni delle scuole comprese nell’aggregazione”.

  1. Esiste un quorum per le elezioni, ad es. la metà più uno degli elettori?

No, Per le elezioni non esiste un quorum: l’elezione è valida anche se su 800 elettori votano solo in 25. L’elettorato attivo e passivo è un diritto, ma il suo concreto esercizio è una libera facoltà. Pertanto l’elezione sarebbe valida anche in quel caso.

  1. Esiste un minimo di voti per entrare in consiglio?

No. Si potrebbe essere eletti anche solo con il proprio voto.

  1. E’ possibile presentare anche una sola lista in una scuola?

Certo. Però coerenza democratica e opportunità funzionale suggerirebbero di presentare più liste, con specifici programmi che si facciano carico delle esigenze e delle opinioni differenti dei genitori. Le liste uniche rischiano di presentare programmi tanto generici quanto inefficaci. Inoltre  gli eletti si ritrovano senza orientamenti programmatici significativi.

  1. Come funziona la commissione elettorale?

Ogni scuola dovrebbe avere la propria commissione elettorale composta da 2 genitori + 2 docenti + 1 ATA (nelle scuole superiori da 1 studente, 1 genitore + 2 docenti + 1 ATA) designata dal Consiglio di Istituto o dal Preside che può anche rinnovarla. Viene nominata non oltre il 45° giorno antecedente le elezioni. La commissione elettore redige la lista degli elettori e, ad elezioni ultimate, attribuisce i seggi proclamando gli eletti.

ATTENZIONE: Chi fa parte della commissione elettorale non può essere candidato!

  1. Si possono fare ricorsi?

Sì, sono previsti per diversi passaggi.

Contro l’erronea compilazione degli elenchi degli elettori da parte della commissione elettorale (entro 5 giorni dall’affissione degli elenchi all’albo).

Contro l’erronea compilazione delle schede elettorali, come ad esempio candidati mancanti o esclusi (entro 2 giorni dall’affissione delle liste all’albo).

Contro l’esclusione di una lista dalle elezioni (entro 2 giorni dall’affissione delle liste all’albo).

Contro i risultati delle elezioni (entro 5 giorni dall’affissione all’albo dei risultati).

  1. Come si preparano le liste?

Le liste sono separate per docenti, studenti, genitori e ATA.  La Lista deve essere contrassegnata da un numero romano (secondo l’ordine di presentazione alla Commissione elettorale) e da un motto indicato dai presentatori di lista.

Le scuole hanno la modulistica già pronta, dunque basta andare in segreteria, ritirare il modulo e studiarlo bene in tutte le sue parti. Dovrebbe essere presente anche una parte in cui i candidati dichiarano l’accettazione della candidatura, ma spesso sono formalità che vengono saltate. Le firme dei candidati inoltre dovrebbero essere autenticate dal preside o suo delegato (o anche dal sindaco o suo delegato); la procedura, macchinosa, viene risolta spesso a livello di scuola; dunque la cosa più semplice è andare in segreteria e chiedere come si deve fare per l’autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori. Se la segreteria non sa dare informazioni precise, ci si rivolge al presidente della commissione elettorale di cui la segreteria deve fornire il nominativo.

Ma come è più opportuno caratterizzare la lista che si presenta,  affinché risulti convincente ed efficace?

In base alla situazione è consigliabile caratterizzare la lista nel modo più efficace cercando di evitare due estremi: una lista troppo generica (per cui  dai rappresentanti ci si aspetterà solo cose giustissime ma ovvie come imbiancare le aule) oppure troppo specifica, per cui poi le persone non si identificheranno con i valori che si vogliono sostenere. Occorre esprimere e comunicare il documento più funzionale alla nostra situazione prendendo spunti dal contesto concreto. Ma se vogliamo essere una testimonianza del primato educativo dei genitori nel rapporto di corresponsabilità educativa con la scuola e del valore dell’educazione affettiva e sui temi sensibili, allora dobbiamo farlo presente perché altrimenti, una volta eletti, non si sarebbe legittimati a chiedere che si osservi quanto si chiederà negli organi collegiali. E’ una questione di misura, attenzione ed efficacia, agendo anche  in funzione di raccogliere le adesioni. Una testimonianza anche la più  cristallina ma che poi resta isolata serve a ben poco; d’altra parte una testimonianza ad un tempo sincera ma che si allarga ad un discorso più generale ad altri temi importanti su cui serve che i genitori si impegnino, sarà più attrattiva e potrà anche portare avanti discorsi più specifici con il consenso di molti genitori.

In ultima analisi, nell’impossibilità di presentare una lista specifica, potremo sostenere dei genitori che si inseriscono in un cosiddetto “listone”, dove ci si aspetta già che  ognuno porti avanti le istanze che reputa più importanti.

  1. Come si presenta una lista? E Quante firme si devono raccogliere per presentarla?

Ogni lista deve essere sottoscritta e presentata. In ogni modulo c’è uno spazio in cui inserire i sottoscrittori della lista (cosa diversa dai candidati).

Se gli se gli elettori (sia genitori, sia docenti, sia ATA) sono meno di 10: sono sufficienti 2 firme di elettori appartenenti alla stessa componente; se gli elettori (sia genitori, sia docenti, sia ATA) sono meno di 100: sono sufficienti 1/10 delle firme di elettori appartenenti alla stessa componente; se gli elettori (sia genitori, sia docenti, sia ATA) sono più di 100: sono necessarie 20 firme di elettori appartenenti alla stessa componente.

  1. Chi può sottoscrivere la lista?

Sottoscrivono tutti coloro che hanno diritto al voto per quella componente, dunque anche i candidati e i membri della commissione elettorale. E’ importante spiegare ai genitori che firmando non diventano candidati, ma semplicemente stanno permettendo alla lista di essere presentata. Ciascun genitore può sottoscrivere solamente una lista.

  1. Quanti possono essere i candidati?
  • istituti scolastici fino a 500 alunni: da 1 a 12 per i genitori e per i docenti; da 1 a 2 per gli ATA (nelle scuole superiori: 3 genitori + 3 studenti + 1 ATA + il preside);
  • istituti scolastici oltre i 500 alunni: da 1 a 16 per i genitori e i docenti + da 1 a 4 per gli ATA (nelle scuole superiori: 4 genitori + 4 studenti + da 1 a 4 per gli ATA).
  1. Quando deve essere presentata la lista?

Le liste devono essere presentate alla commissione elettorale (ma di solito si presentano in segreteria) dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

  1. Chi deve consegnare materialmente la lista?

La lista deve essere consegnata da uno dei firmatari-sottoscrittori (nella modulistica spesso indicato come il primo firmatario) che diventa così il presentatore ufficiale della lista. Il presentatore si deve recare in segreteria entro il termine stabilito e dovrebbe firmare davanti alla commissione elettorale esibendo un documento di identità. Anche le firme dei sottoscrittori dovrebbero essere autenticate, ma di solito i moduli sono costruiti in modo che il presentatore garantisce che le firme e i dati dei sottoscrittori e dei candidati corrispondono alla realtà.

  1. E’ obbligatorio nominare un rappresentante di lista?

No, ma ogni lista può indicare uno o più rappresentanti di lista (uno per ogni seggio e uno per la commissione elettorale). Se ci sono persone disponibili, è sempre utile inserire qualcuno per controllare che tutte le operazioni siano svolte regolarmente.

  1. Si può fare campagna elettorale?

Sì, è possibile distribuire materiale elettorale e organizzare assemblee a questo scopo; il periodo di campagna elettorale va dal 18° al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

  1. Dove si vota?

La normativa prevede che debba essere costituito un seggio per ogni plesso o sede staccata; questo può essere un elemento importante, visto che la gente non va solitamente a votare la domenica, ma il lunedì mattina quando porta i figli a scuola; dunque è importante che ci sia il seggio in ogni scuola o plesso. Il problema può essere trovare la gente che fisicamente stia ai seggi.

  1. Quanti sono e chi sono gli scrutatori?

Di norma sono 3, meglio se rappresentanti delle diverse componenti da eleggere; possono però essere anche in numero inferiore se non si trovano persone disponibili. I candidati non possono essere anche scrutatori.

  1. Chi ha diritto di voto e come si vota?

Genitori (o chi ne fa le veci): votano entrambi i genitori (ATTENZIONE: portare a votare i papà, può fare la differenza!); si vota la lista prescelta e si possono dare fino a due preferenze (Ogni mamma: 2 preferenze. Ogni papà: 2 preferenze).

Per i docenti e gli  ATA: tutti i docenti a tempo indeterminato e determinato (purché con supplenza annuale e non temporanea) e tutto il personale ATA a tempo indeterminato e determinato (purché con supplenza annuale e non temporanea).

Si possono esprimere fino a due preferenze, della stessa lista! Si può votare anche solo la lista ma sarebbe preferibile non farlo.

  1. Dove si svolge lo scrutinio?

Ogni seggio elettore svolge lo scrutinio e compila il relativo modulo ufficiale, poi lo trasmette al seggio n. 1.

  1. Dove si svolge l’attribuzione dei seggi?

Le operazioni per l’attribuzione dei seggi si svolgono al seggio n. 1 (stabilito in precedenza dal preside tra tutti i seggi presenti nella scuola) integrato con scrutatori di altri seggi. Nel seggio n. 1 vengono sommati i risultati ottenuti dalle varie liste e dai vari candidati in tutti i seggi.

  1. Come si calcola l’attribuzione dei seggi?

I seggi disponibili (8) vengono distribuiti secondo un sistema di attribuzione proporzionale (vedere le informazioni indicate dalla circolare) ai voti ottenuti dalle liste. Una volta stabiliti quanti seggi spettano a ciascuna lista, di ciascuna lista che ottiene seggi vengono eletti i candidati che sono stati registrati più in alto nella lista stessa, oppure in base al numero delle preferenze ottenute.

  1. Se il voto è dato alla lista va al primo candidato?

I voti della lista concorrono solo ad attribuire il numero dei seggi, non le preferenze a chi dare i seggi ottenuti. A parità di preferenze viene eletto chi si pone primo nell’ordine dei candidati.

Se non è espressa la preferenza, il voto è valido solamente per il conteggio dei seggi, ma non viene assegnata ad un candidato.  E’ la lista che prende il voto, non il candidato.

  1. Esiste una normativa di riferimento?

Per la procedura elettorale: la normativa più importante è l’OM N.215 del 15 luglio 1991 aggiornata con le successive 293 DEL 24/6/96 E 277 DEL 17/6/98 in particolar modo gli articoli che vanno dal n. 24 al n. 46.

Per le competenze del Consiglio di istituto: la normativa principale è il Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994  (in particolare art. 8 e art. 10). E’ il testo unico sulla scuola che riprende il DPR n.416/1974.

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