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    Consenso informato a scuola: una legge di libertà e responsabilità che non può essere aggirata

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    By Articolo 26 on 2 Novembre 2026 Scuola

    La legge 104/2026 e la nota MIM 4712 chiariscono diritti e doveri di scuole e famiglie. Il consenso informato preventivo tutela i figli, riconosce la priorità educativa dei genitori e rafforza l’alleanza educativa. Ma ci sono già tentativi per eluderlo e i genitori devono far valere i propri diritti

    Con l’entrata in vigore, il 7 luglio 2026, della legge 9 giugno 2026, n. 104, il consenso informato preventivo in ambito scolastico è finalmente diventato un obbligo di legge. Un risultato importante, atteso da anni da tanti genitori e sostenuto con determinazione da Articolo 26. E’ stato un passo concreto nella tutela della libertà educativa delle famiglie e dei diritti dei minori.

    Recentemente il Ministero dell’Istruzione e del Merito è intervenuto anche con la nota n. 4712 del 14 settembre 2026 per fornire alle scuole indicazioni operative per l’applicazione della nuova normativa a partire dall’anno scolastico 2026/2027.

    Ora, però, si apre una fase altrettanto importante: assicurare che la legge venga applicata correttamente, nella lettera e nello spirito, senza interpretazioni strumentali, scorciatoie organizzative o artificiose riclassificazioni delle attività scolastiche.

    Perché una legge nata per ricostruire la fiducia tra scuola e famiglia rischia di essere compromessa proprio da comportamenti che minano tale fiducia.

    Una legge necessaria: la famiglia non è un soggetto da scavalcare

    Il consenso informato preventivo non nasce per contrapporre i genitori agli insegnanti, né per limitare la libertà di insegnamento o impedire alla scuola di svolgere la propria preziosa funzione educativa.

    Nasce, al contrario, per ristabilire un equilibrio che negli anni è stato troppe volte messo in discussione.

    L’esperienza raccolta da Articolo 26 ha documentato la preoccupazione di numerose famiglie davanti a progetti e iniziative su temi particolarmente sensibili, introdotti nelle scuole senza un’informazione adeguata, senza un autentico confronto e, talvolta, senza una reale possibilità di scelta.

    Si è progressivamente diffusa, in alcuni contesti, l’idea che i genitori dovessero affidarsi incondizionatamente alle scelte di altri, quasi che il loro diritto-dovere educativo dovesse arrestarsi davanti al cancello della scuola.

    Ma la nostra Costituzione afferma esattamente il contrario.

    L’articolo 30 riconosce ai genitori il diritto e il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli. E l’articolo 26, terzo comma, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani riconosce proprio ai genitori la priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai propri figli.

    Da questi principi discende una convinzione fondamentale: la scuola non sostituisce la famiglia, ma collabora con essa. L’autonomia scolastica e la libertà di insegnamento non cancellano la responsabilità educativa primaria dei genitori.

    È questo il senso positivo e profondamente democratico del consenso informato preventivo: rendere effettivo il diritto delle famiglie a conoscere, valutare e scegliere consapevolmente la partecipazione dei figli a determinate attività educative.

    Non si tratta di attribuire ai genitori un potere di censura sul curricolo scolastico. Si tratta di riconoscere che, quando la scuola propone interventi ulteriori su temi che coinvolgono profondamente la persona, la sessualità e le convinzioni educative familiari, il rapporto non può essere fondato sull’imposizione o sul fatto compiuto.

    Una famiglia informata è una famiglia maggiormente coinvolta. Una scuola trasparente è una scuola più autorevole. Un consenso liberamente espresso è una condizione che favorisce la collaborazione, non un ostacolo al processo educativo.

    Cosa prevede concretamente la legge 104/2026

    La legge introduce precise garanzie per la partecipazione degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado ad attività extracurricolari o di ampliamento dell’offerta formativa riguardanti temi attinenti all’ambito della sessualità.

    L’articolo 1 stabilisce che, per queste attività, le istituzioni scolastiche devono acquisire il consenso informato preventivo scritto dei genitori, oppure direttamente degli studenti se maggiorenni.

    Tre sono le caratteristiche fondamentali di questo consenso: deve essere preventivo, informato ed esplicito.

    Preventivo, perché la richiesta deve essere presentata non oltre il settimo giorno antecedente lo svolgimento dell’attività e l’adesione deve essere acquisita prima che questa abbia luogo.

    Informato, perché non basta comunicare il titolo di un progetto o sottoporre alle famiglie una generica autorizzazione. La scuola deve esplicitare finalità, obiettivi educativi e formativi, contenuti, argomenti, temi e modalità di svolgimento dell’attività, mettendo a disposizione per la visione il materiale didattico che intende utilizzare.

    Esplicito, perché il consenso deve risultare da una manifestazione scritta della volontà dei soggetti aventi diritto. Il silenzio, la mancata risposta o la generica conoscenza del Piano triennale dell’offerta formativa non sostituiscono il consenso richiesto dalla legge.

    La richiesta deve inoltre indicare l’eventuale presenza di esperti esterni, rappresentanti di enti o associazioni coinvolti.

    Il legislatore ha previsto anche garanzie specifiche per la scelta di questi soggetti: ai sensi dell’articolo 2, il loro coinvolgimento nelle attività formative curricolari ed extracurricolari richiede la deliberazione del Collegio dei docenti e l’approvazione del Consiglio di istituto, sulla base di criteri che consentano di valutarne titoli, competenze ed esperienza, nonché la coerenza degli interventi con le finalità educative e con l’età degli studenti.

    Quando le attività soggette al consenso coinvolgono minorenni, deve inoltre essere garantita la presenza di un docente.

    La trasparenza, dunque, non riguarda soltanto ciò che viene insegnato, ma anche chi lo insegna, con quali materiali, attraverso quali metodologie e con quali obiettivi.

    Cosa accade se la famiglia non presta il consenso?

    La legge distingue due situazioni.

    Per le attività extracurricolari, in caso di mancata adesione, gli studenti non partecipano.

    Per le attività di ampliamento dell’offerta formativa, invece, la scuola deve garantire attività alternative, comprese nel PTOF. La natura di queste attività deve essere comunicata contestualmente alla richiesta di consenso. Si tratta di un passaggio importante, perché la scelta, per essere realmente tale, non deve tradursi in una compressione del diritto all’istruzione o nell’emarginazione dello studente.

    La legge impone inoltre alle scuole di aggiornare il Patto educativo di corresponsabilità, rendendo conoscibili le procedure previste per l’acquisizione del consenso.

    Scuola dell’infanzia e primaria: quali limiti?

    Per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, l’articolo 1, comma 5, della legge esclude le attività aventi ad oggetto temi attinenti alla sessualità, facendo salve le Indicazioni nazionali.

    La nota ministeriale chiarisce che restano garantiti gli apprendimenti curricolari, come la conoscenza del corpo umano e delle differenze sessuali, delle funzioni riproduttive e degli apparati del corpo umano, nell’ambito delle Scienze.

    Restano altresì pienamente legittime e doverose l’educazione al rispetto della persona, all’empatia, alle relazioni corrette e responsabili e al contrasto di ogni forma di violenza e discriminazione.

    La tutela dei minori non coincide con l’eliminazione della conoscenza scientifica o dell’educazione al rispetto. Significa piuttosto assicurare contenuti adeguati all’età, coerenti con il curricolo e rispettosi delle responsabilità educative familiari.

    La nota MIM 4712: un chiarimento fondamentale sui temi sensibili

    Uno dei passaggi più significativi della nota ministeriale riguarda la definizione delle attività per le quali è necessario acquisire il consenso preventivo.

    Il Ministero richiama espressamente le attività extracurricolari e di ampliamento dell’offerta formativa che riguardino, in particolare, le teorie sull’identità di genere, precisando che queste rilevano anche quando siano affrontate indirettamente durante la trattazione di altri argomenti.

    È un chiarimento di grande importanza: significa che, nell’ambito di applicazione della legge, non è sufficiente nascondere o diluire un determinato contenuto all’interno di un progetto dal titolo apparentemente generico.

    Un percorso denominato «educazione alle relazioni», «benessere», «inclusione», «rispetto delle differenze» o «prevenzione del disagio» deve essere valutato anche per ciò che effettivamente propone agli studenti: se un’attività extracurricolare o di ampliamento dell’offerta formativa affronta, direttamente o indirettamente, tematiche relative alla sessualità e alle teorie sull’identità di genere, ricade nelle garanzie previste dalla normativa.

    Non è il titolo che determina l’applicazione della legge, ma la natura effettiva dell’attività e dei suoi contenuti.

    Il principio vale indipendentemente dal fatto che il progetto sia gestito da insegnanti interni, esperti esterni o associazioni.

    Educazione civica: un insegnamento fondamentale, non un cavallo di Troia

    È proprio sul rapporto tra consenso informato ed educazione civica che occorre oggi esercitare particolare attenzione.

    Le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica (D.M. n. 183 del 7 settembre 2024) riconoscono come fondamento dell’insegnamento la Costituzione, la centralità della persona, la dignità umana, il rispetto reciproco e l’alleanza educativa tra scuola e famiglia. L’educazione civica è un insegnamento trasversale, previsto dalla legge 92/2019, che coinvolge diverse discipline e persegue precisi traguardi di competenza e obiettivi di apprendimento.

    Non costituisce, però, un contenitore illimitato nel quale possa essere fatto rientrare qualsiasi progetto educativo per sottrarlo alle garanzie stabilite da altre norme. Le stesse Linee guida del 2024 chiariscono che la trasversalità deve valorizzare gli apprendimenti già presenti nei curricoli e che le attività devono essere coerenti con gli obiettivi previsti dalle Indicazioni nazionali e dagli ordinamenti scolastici.

    L’educazione civica non può trasformarsi in una scorciatoia per rendere obbligatorie attività che, per la loro natura extracurricolare o di ampliamento dell’offerta formativa e per i loro contenuti, richiedono il consenso informato preventivo.

    Una lezione curricolare sul rispetto della dignità umana, sull’uguaglianza tra uomo e donna, sulla prevenzione della violenza, sulla responsabilità nelle relazioni o sul contrasto del bullismo rientra negli obiettivi educativi della scuola. Per questi casi la nota ministeriale indica chiaramente che non è richiesto il consenso ai sensi della legge 104/2026.

    Diversa è la situazione di un progetto sulla sessualità o sulle teorie dell’identità di genere, proposto magari da un’associazione esterna: non può essere presentato come attività di educazione civica al solo scopo di evitare la richiesta di consenso. La semplice etichetta di «educazione civica» non basta a escludere gli obblighi previsti dalla legge.

    Per essere sicuri sulla disciplina da applicare occorre esaminare la coerenza dell’attività con gli obiettivi curricolari nazionali, le modalità organizzative e soprattutto i contenuti concretamente proposti: un progetto non diventa automaticamente insegnamento curricolare obbligatorio solo perché inserito nelle 33 ore di educazione civica o perché gli viene attribuita una finalità genericamente civica. La differenza deve essere valutata sui fatti, non sulle denominazioni.

    Sarebbe particolarmente grave cercare di approfittare della natura trasversale dell’educazione civica come un cavallo di Troia per aggirare artatamente le nuove tutele. Un simile comportamento, ben lungi dall’essere espressione di autonomia scolastica, apparirebbe solo come un tentativo di sottrarre ai genitori una garanzia riconosciuta dal legislatore. E non sarebbe sufficiente per giustificarlo richiamare genericamente le buone finalità di un progetto: una finalità condivisibile non autorizza a disattendere le procedure previste dalla legge.

    Ideologia gender e cultura woke: perché siamo arrivati a questa legge

    Non possiamo comprendere pienamente il significato della nuova normativa senza ricordare il contesto culturale nel quale è maturata.

    Articolo 26 denuncia da anni il rischio che la scuola diventi terreno di diffusione di visioni antropologiche e ideologiche controverse, proposte talvolta come acquisizioni indiscutibili e sottratte al confronto con le famiglie. In particolare, il dibattito sulle teorie dell’identità di genere e su alcune manifestazioni della cultura cosiddetta woke ha evidenziato il rischio di passare dall’educazione al rispetto della persona, alla promozione di interpretazioni ideologiche dell’identità, della sessualità e delle relazioni umane.

    È necessario distinguere. Il rispetto della dignità di ogni essere umano, il contrasto delle discriminazioni e la prevenzione della violenza sono principi costituzionali e doveri indiscutibili della scuola.

    Altra cosa è proporre agli studenti, soprattutto minorenni, determinate teorie sull’identità e sulla sessualità come se fossero già generalmente acquisiti, o le uniche interpretazioni ammissibili della persona, senza riconoscerne i presupposti culturali, gli aspetti controversi e la pluralità delle posizioni.

    Rispettare ogni persona è un dovere. Aderire a una particolare visione antropologica non può diventare un obbligo imposto attraverso la scuola.

    La critica all’ideologia gender, come abbiamo sempre ribadito, riguarda precisamente il rischio che contenuti di questa natura siano trasformati in strumenti di indirizzo educativo unilaterale, senza tenere conto dei reali dati dati scientifici e senza distinguere ipotesi teoriche, opinioni e convinzioni morali, in un clima caratterizzato da una cultura woke radicale che, anziché favorire il dialogo e il rispetto reciproco, tende a dividere le persone in categorie contrapposte e a delegittimare il dissenso. Non sorprende che gli eccessi di tali impostazioni siano divenuti oggetto di critiche e ripensamenti anche all’interno del dibattito culturale che le ha alimentate.

    Resta ancora una contraddizione evidente in certe posizioni pubbliche: da una parte si liquida l’«ideologia gender» come qualcosa di inesistente o puramente inventato; dall’altra si rivendica la diffusione di determinati contenuti e si difendono progetti che proprio quelle critiche alimentano. In altri casi si prendono le distanze dagli eccessi più radicali del mondo woke, continuando tuttavia a sostenere impostazioni educative che rischiano di riprodurne la logica.

    Queste contraddizioni non si superano negando il problema o ricorrendo a etichette polemiche. Si affrontano entrando nel merito dei progetti, verificando i materiali, confrontando le fonti e garantendo il pluralismo. La legge 104/2026 costituisce una risposta concreta a questa esigenza: non pretende di risolvere ogni controversia culturale, ma stabilisce, più semplicemente, che in determinate attività la famiglia deve conoscere e poter scegliere.

    Ed è proprio questo che rende la tutela necessaria: sottrarre le decisioni educative sensibili alla logica dell’imposizione e restituirle a un rapporto trasparente tra adulti responsabili.

    Aggirare il consenso significa distruggere l’alleanza educativa

    C’è un aspetto ancora più grave della possibile violazione delle regole: il danno che i comportamenti elusivi arrecano alla fiducia.

    Il consenso informato nasce anche perché troppe famiglie si sono sentite scavalcate o trattate come interlocutori di secondo piano. La legge offre l’occasione di superare questa contrapposizione, riconoscendo diritti, responsabilità e procedure condivise.

    Sarebbe dunque paradossale, oltre che profondamente dannoso, rispondere a questa conquista cercando nuovi espedienti per eluderla.

    Rinominare un progetto, omettere informazioni rilevanti, ridurre il materiale messo a disposizione, presentare come obbligatoria un’attività che richiede adesione oppure utilizzare artificiosamente l’educazione civica come copertura significherebbe riproporre proprio quei comportamenti che hanno reso necessario l’intervento legislativo.

    E le conseguenze non sarebbero soltanto giuridiche.

    Ogni sotterfugio conferma nei genitori il sospetto che la scuola abbia qualcosa da nascondere. Ogni tentativo di scavalcarli allontana la possibilità di costruire un’autentica comunità educante. Il risultato è un clima di crescente ostilità, nel quale famiglie e insegnanti rischiano di percepirsi come avversari anziché alleati.

    Chi ritiene che una determinata iniziativa educativa sia valida dovrebbe essere il primo a desiderarne la piena trasparenza, illustrandone contenuti, metodi e finalità senza riserve. Perché cercare scorciatoie se il progetto è realmente fondato, equilibrato e rispettoso dei destinatari?

    La questione, dunque, non è impedire alla scuola di educare. È impedire che qualcuno utilizzi l’istituzione scolastica per perseguire propri obiettivi ideologici a discapito dei diritti delle famiglie e della coesione della comunità educante. La scuola appartiene a tutti. Non può diventare il luogo nel quale una parte culturale pretende di educare i figli degli altri senza confrontarsi con i loro genitori.

    Come vigilare sulla corretta applicazione della legge: indicazioni per i genitori

    Una legge è efficace se viene conosciuta ed esercitata.

    Per questo invitiamo i genitori, i rappresentanti di classe e di istituto e le associazioni familiari a seguire con attenzione l’attuazione della nuova normativa.

    Ecco gli aspetti principali da verificare:

    1. Controllare il PTOF e il Patto educativo di corresponsabilità. Verificare che la scuola abbia aggiornato il Patto educativo secondo le indicazioni ministeriali e che siano chiarite le procedure per acquisire il consenso. Esaminare i progetti previsti nel Piano triennale dell’offerta formativa.
    2. Chiedere informazioni precise sui progetti. Non accontentarsi di titoli generici. Domandare quali argomenti saranno affrontati, quali attività saranno svolte, quali obiettivi saranno perseguiti e quali materiali saranno utilizzati. La legge prescrive la messa a disposizione del materiale didattico per le attività soggette a consenso.
    3. Verificare tempi e modalità della richiesta. Per le attività previste dalla legge il consenso deve essere richiesto almeno sette giorni prima, acquisito per iscritto e prima dello svolgimento dell’attività. Una comunicazione generica non equivale al consenso informato.
    4. Conoscere chi entra nelle classi. Quando sono coinvolti soggetti esterni, verificare che siano stati rispettati i passaggi deliberativi previsti e i criteri di selezione fondati su qualifiche, esperienza, coerenza educativa e adeguatezza dei contenuti.
    5. Prestare attenzione ai contenuti indiretti. La nota 4712 richiama espressamente, per le attività soggette alla legge, anche le teorie sull’identità di genere affrontate indirettamente. Non è sufficiente che un progetto venga presentato come educazione al rispetto, all’inclusione o alla cittadinanza per escludere automaticamente il consenso.
    6. Verificare la reale natura delle attività di educazione civica. Qualora un progetto venga collocato in tale ambito, chiedere se si tratti di un effettivo insegnamento curricolare previsto dagli obiettivi nazionali oppure di un’attività aggiuntiva o di ampliamento dell’offerta formativa. La classificazione deve essere coerente con la natura dell’intervento.
    7. Controllare le alternative previste. In caso di mancata adesione ad attività di ampliamento dell’offerta formativa, la scuola deve garantire attività formative alternative e comunicarne preventivamente la natura. La scelta della famiglia deve essere rispettata senza indebite pressioni o penalizzazioni.
    8. Segnalare per iscritto eventuali irregolarità. Quando emergano dubbi fondati, è opportuno rivolgersi anzitutto al dirigente scolastico, chiedendo chiarimenti documentati e, se necessario, la verifica o la sospensione dell’attività contestata prima del suo svolgimento. Possono essere coinvolti i rappresentanti dei genitori e gli organi collegiali competenti. Qualora le criticità persistano, è possibile rivolgersi agli uffici dell’amministrazione scolastica competenti, producendo documentazione precisa.

    Vigilare non significa alimentare una contrapposizione pregiudiziale con la scuola. Significa esercitare una responsabilità educativa e contribuire al rispetto delle regole.

    La vigilanza più efficace è quella documentata, competente e costruttiva: una vigilanza che tutela i diritti e chiede trasparenza senza rinunciare al dialogo.

    La vera sfida: ricostruire la fiducia

    Il consenso informato preventivo rappresenta molto più di una nuova procedura amministrativa. È il riconoscimento di un principio di civiltà educativa: i genitori non sono ospiti nella scuola dei propri figli, ma componenti essenziali della comunità educante.

    La legge riconosce il valore di un coinvolgimento consapevole e responsabile delle famiglie, soprattutto quando sono in gioco questioni che toccano dimensioni particolarmente delicate della crescita personale. Nessuno dovrebbe percepire questa tutela come una minaccia. Non i docenti, la cui professionalità trova nella collaborazione con i genitori un importante sostegno. Non i dirigenti scolastici, che attraverso procedure chiare possono prevenire conflitti e incomprensioni. E neppure coloro che propongono progetti educativi di qualità, che dovrebbero avere ogni interesse a presentarli apertamente e a raccogliere una partecipazione libera e consapevole.

    Viceversa, chi tentasse di aggirare il consenso attraverso artifici, riclassificazioni strumentali o informazioni incomplete finirebbe per danneggiare proprio l’alleanza educativa che la scuola è chiamata a promuovere. E, soprattutto, finirebbe per penalizzare i ragazzi, che hanno bisogno di adulti capaci di collaborare, non di una permanente conflittualità tra le principali figure educative di riferimento.

    Il rispetto della legge non è facoltativo. E l’alleanza educativa non può essere costruita sulla sfiducia, sull’ambiguità o sull’imposizione ideologica.

    Come Articolo 26 continueremo a promuovere la conoscenza del consenso informato preventivo, a sostenere i genitori nell’esercizio dei loro diritti e a richiamare le istituzioni scolastiche alla piena applicazione delle garanzie previste.

    Con uno spirito fermo ma costruttivo, perché la libertà educativa non è contro la scuola: è una condizione fondamentale di una scuola autenticamente libera, pluralista e rispettosa della persona.

    Una buona scuola non ha bisogno di scavalcare i genitori. Ha bisogno di averli al proprio fianco.

    Riferimenti normativi e documentali: Legge 9 giugno 2026, n. 104 – testo vigente su Normattiva; Nota MIM n. 4712 del 14 settembre 2026 – indicazioni operative; Linee guida per l’educazione civica – D.M. 183/2024; Articolo 26 – Il consenso informato preventivo nella scuola è legge.

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