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    Nota del Miur sul Consenso Informato: strumenti per una corretta interpretazione

    0
    By Articolo 26 on 3 Dicembre 2018 Scuola

    La Nota MIUR n.19534 del 20 Novembre, introduce nuove importanti disposizioni sul Consenso Informato dei genitori. Analizziamole insieme per evidenziare le maggiori novità per la partecipazione dei genitori nella scuola (in italico, come quotazione, il testo della nota che trovate integralmente qui)

    La recente nota “Piano triennale dell’offerta formativa” riguarda le “modalità con le quali le famiglie devono esprimere il consenso, ove occorra, al fine della partecipazione degli alunni e studenti alle attività extra-curricolari”  previste nel PTOF.

    Il termine “extra – curriculari” va inteso come attività al di fuori dal curricolo obbligatorio delle discipline come definito più avanti [1] .

    “Ai fini della predisposizione del PTOF la scuola deve promuovere:
    – i necessari rapporti con tutti i portatori di interesse (ndr: genitori anzitutto!)
    – e, prendendo in considerazione le proposte e i pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni
    dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti”.

    Ciò significa che nella fase di predisposizione si devono promuovere i “rapporti” con i genitori, che non possono non prevedere l’informazione e l’interlocuzione, dove poter esprimere almeno un preliminare consenso – dissenso. In aggiunta vanno prese in considerazione persino le proposte dei genitori. Come dire che in fase di definizione del PTOF va recepito non solo il “consenso informato” dei genitori, ma anche le loro proposte!

    Perciò:

    “Il PTOF deve, necessariamente, essere predisposto antecedentemente alle iscrizioni, per consentire alle famiglie di conoscere l’offerta formativa delle scuole così da assumere scelte consapevoli in merito all’iscrizione dei figli”.

    Una volta definito il PTOF, con questa procedura, ricordiamo che va sempre portato a conoscenza sul sito e in riunioni apposite in vista delle iscrizioni!

    “Inoltre, sarebbe opportuno che la predisposizione del PTOF fosse anticipata il più possibile.
    Comunque, tutte le attività didattiche inserite nel PTOF, anche ove aggiunte in corso d’anno, devono essere portate tempestivamente a conoscenza delle famiglie, o degli studenti se maggiorenni”.

    Come dire che non basta aver sottoscritto, durante le iscrizioni dei ragazzi alla scuola, un PTOF per dare per conosciute e approvate tutte le attività, ma queste vanno fatte puntualmente conoscere dalle famiglie! Una conoscenza che, a sua volta, per non essere una formalità vuota, non potrà non prevedere da parte delle famiglie la possibilità di esprimere il proprio consenso o dissenso.

    In sintesi il “consenso informato” va previsto sia nella fase di definizione del PTOF che dopo, per la piena trasparenza che faciliti una collaborazione consapevole ed efficace tra scuola e famiglia!

    La nota aggiunge che

    “Ciò vale, in particolare, per quelle che prevedano l’acquisizione di obiettivi di apprendimento ulteriori rispetto a quelli di cui alle indicazioni nazionali di riferimento. Come detto, ciò dovrebbe avvenire al più tardi al momento dell’iscrizione a scuola, ma è comunque necessario che si provveda con congruo anticipo rispetto all’inizio di ciascuna attività”.

    Questa è una sottolineatura importante: occorre informazione e consenso soprattutto per le attività che prevedono apprendimenti ulteriori rispetto a quanto stabilito dalle Indicazioni Nazionali (ovvero il c.d. curricolo obbligatorio). Come dire tutte le attività che vanno oltre le discipline scolastiche obbligatorie, ordinamentali, come sono le attività di potenziamento e ampliamento

    Per la nota quindi:

    “La partecipazione a tutte le attività che non rientrano nel curricolo obbligatorio (1), ivi inclusi gli ampliamenti dell’offerta formativa di cui all’articolo 9 del D.P.R. n. 275 del 1999, è, per sua natura, facoltativa e prevede la richiesta del consenso dei genitori per gli studenti minorenni, o degli stessi se maggiorenni. In caso di non accettazione, gli studenti possono astenersi dalla frequenza. Al fine del consenso, è necessario che l’informazione alle famiglie sia esaustiva e tempestiva”.

    In questo comma si ribadisce in modo riassuntivo che:

    • tutte le attività che non rientrano del “curricolo obbligatorio” delle discipline nazionali con specifica cattedra, voti, esami, orario di lezione apposito (vedi nota [1])
    • inclusi gli ampliamenti dell’offerta formativa (delle attività di potenziamento e delle scuole aperte al pomeriggio)
    • sono facoltative e prevedono “il consenso e in caso di non accettazione l’astensione dalla frequenza”.

    Quindi nel rispetto della loro autonomia le scuole realizzeranno delle attività alternativa per gli alunni che sceglieranno di non partecipare ad un progetto offerto dalla scuola, anche se svolto nel normale orario scolastico.

    Queste disposizioni ministeriali sono in analogia di quanto deliberato da Regioni e Comuni come Lombardia, Trentino, Trieste (qui per approfondire): amministrazioni di diversa connotazione politica, a significare la trasversalità e il valore universale e perciò sempre più riconosciuto del principio del Consenso Informato Preventivo dei genitori.

    Infine la nota  invita le scuole – ferma restando la loro autonomia – a limitare attività costose per i genitori, attivarsi per altre forme di finanziamento, per non gravare sui genitori e prevedere forme di aiuto alle famiglie meno abbienti, per favorire la massima partecipazione alle iniziative della scuola.

    La nota viene dunque  a colmare e dare ordine appunto ad una normativa che si è rivelata di fatto lacunosa e incoerente finora nella sua applicazione stabilendo da questo momento in poi proprio un fondamentale bilanciamento tra i diritti e doveri della famiglia e quelli della scuola. Con questo ulteriore passo in avanti la democrazia scolastica si potrà  fondare sempre di più sul consenso di genitori, studenti e insegnanti: perché la scuola siamo tutti noi… #insiemePerEducare!

    [1]  Il termine “curricolo obbligatorio” si riferisce alle discipline ordinamentali con specifica cattedra, voti, esami, orario di lezione apposito

    • non equivale al termine ““orario scolastico annuale”, in quanto l’orario è un contenitore più ampio che comprende
    • sia il “curricolo obbligatorio” delle discipline dell’ordinamento scolastico (80%)
    • sia delle attività definite dalla singola scuola (20%)
    • le attività deliberate in autonomia dalla scuola devono essere approvate con il consenso di tutte le componenti, attraverso le procedure per l’approvazione del PTOF
    • inoltre possono prevedere anche opzioni di scelta (art 8 del DPR 275 – 1999) come le gite scolastiche o le attività di potenziamento

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