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    A scuola o in un campo di rieducazione?

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    By Articolo 26 on 5 Settembre 2014 Scuola

    Gli opuscoli sull’educazione alla diversità realizzati su indicazione dell’UNAR fanno discutere anche a livello politico. L’analisi del contenuti di tali elaborati in effetti fa sorgere seri dubbi sul reale obiettivo dei libretti che con il pretesto di contrastare il bullismo omofobico sembrano voler rieducare la gioventù italiana.

    Per approfondire: riportiamo da Tempi

     

    «Vogliono rieducare i figli senza il consenso dei genitori». Libretti Unar, Roccella e Pagano presentano un disegno di legge

    «L’Unar vuole indottrinare i ragazzi e il governo tace». Un ddl presentato dai due parlamentari Ncd chiede che nelle scuole non possa entrare nulla senza il consenso scritto dei genitori

    roccella-paganoOggi gli onorevoli Alessandro Pagano ed Eugenia Roccella (in foto) hanno presentato un disegno di legge sulla libertà di educazione. Nel corso di una conferenza stampa hanno spiegato quale fosse la loro posizione dopo la risposta data dal governo all’interpellanza, sottoscritta da 45 parlamentari, sull’Unar (Ufficio anti discriminazioni razziali). Il governo, hanno detto i due esponenti di Ncd, deve fare chiarezza sulla diffusione dell’ideologia gender nelle scuole, dicendo «quale sia il ruolo e la competenza di questo organismo fazioso», che «ha diffuso nelle scuole i libretti “Educare alla diversità”».

    BASTA PRESE IN GIRO. «La risposta del governo è del tutto insoddisfacente», ha chiarito Pagano. «Anche questa volta non si è presa nessuna posizione», nonostante «quella che si sta mettendo in atto sia una rivoluzione antropologica: vogliono rieducare in nostri giovani, nelle scuole, senza il consenso dei genitori». Roccella ha spiegato che «proprio per arginare questo fenomeno con cui in realtà non si vuole colpire il bullismo», ma «come scritto in uno dei libretti dell’Unar, “instillare” nei nostri ragazzi l’idea che non esiste maschio o femmina, madre e padre, abbiamo depositato una proposta di legge».
    L’iniziativa legislativa serve a riaffermare la libertà di educazione delle famiglie, già protetta dall’articolo 30 della costituzione, ma troppo spesso disattesa. La legge fa riferimento anche alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo che all’articolo 2 sancisce che «lo Stato, nell’esercizio delle funzioni che assume nel campo dell’educazione e dell’insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche». Viene citata anche la Convenzione Onu dei diritti del fanciullo che all’articolo 28 afferma che «gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano e in conformità con la presente Convenzione».


    LASCIATECI SCEGLIERE.
     Il ddl stabilisce che «per la realizzazione di tutte le attività integrative, facoltative e progettuali, di natura curriculare e/o extra curriculare, inserite o meno nel Pof, rivolte agli alunni nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, incluse le scuole materne, che riguardino direttamente o indirettamente i temi legati a: la relazione nella sua dimensione psichica, affettiva e spirituale, l’educazione all’affettività e alla sessualità, e in generale i temi eticamente sensibili, è necessario dare seguito, dopo l’approvazione degli organismi competenti, alle seguenti disposizioni: a) entro 15 giorni dall’approvazione dell’attività proposta, da parte del Consiglio d’Istituto, e comunque prima del suo svolgimento, i genitori devono essere adeguatamente informati sui contenuti, sui soggetti promotori e sui soggetti attuatori delle attività extracurricolari. b) i genitori debbono dare il proprio consenso in forma scritta per consentire la partecipazione di ciascun alunno all’attività proposta dall’istituto scolastico. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, pertanto, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di dette attività extracurricolari. In attuazione del loro diritto prioritario di educare i propri figli, i genitori avranno altresì il diritto di proporre attività alternative. c) La scuola deve provvede ad attività sostitutive per coloro che scelgono di non avvalersi delle attività extracurriculari di cui all’art.2, senza dar luogo ad alcuna forma di discriminazione».

     

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